Descrizione
Per residenza si intende il luogo di dimora abituale della persona.
Chi cambia città o indirizzo deve comunicarlo all’Ufficio Anagrafe del Comune di nuova residenza (o Consolato dello Stato Estero per l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - A.I.R.E.), entro 20 giorni dal trasferimento.
La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe personalmente dall'interessato. In caso di trasferimento di intero nucleo familiare può presentarsi anche un solo componente della famiglia purchè maggiorenne. In caso di variazione di indirizzo all'interno del Comune di Lenna la comunicazione può essere presentata da terzi, purchè muniti di delega.
Nel caso in cui ci si aggreghi a un nucleo familiare già residente serve la firma di uno dei componenti della famiglia ospitante.
Nel caso in cui il trasferimento avvenga presso un'abitazione in affito, è necessario comunicare nome, cognome e indirizzo del proprietario dell'immobile.
L'Ufficio Anagrafe attiva automaticamente anche la procedura di cambio di residenza sulla patente di guida e sui libretti di circolazione di tutti i veicoli intestati; il cittadino riceve a casa direttamente per posta dalla Motorizzazione di Roma le etichette adesive da incollare su patente e libretti.
Non è necessaria alcuna modifica sulla carta d'identità in corso di validità.
Contestualmente al cambio di residenza, è auspicabile presentare la comunicazione di variazione anche all'Ufficio Tributi, per l'intestazione delle imposte dovute.
CITTADINI COMUNITARI O PROVENIENTI DA SVIZZERA, REPUBBLICA DI SAN MARINO, NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN:
Ai cittadini dell'Unione europea non è richiesta alcuna formalità per soggiorni inferiori a tre mesi oltre al possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello stato di cui hanno la cittadinanza, trascorso tale periodo sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.
Il diritto di soggiorno è infatti riconosciuto nei confronti dei cittadini dell’Unione che esercitano un’attività lavorativa in Italia, che seguano un corso di studi e che dispongano di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.
Per la procedura di conversione della patente di guida estera consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .
CITTADINI DI STATO TERZO
I cittadini appartenenti a paesi esterni dell'Unione europea, per poter entrare, circolare e soggiornare in Italia devono:
- essere in possesso di passaporto
- aver ottenuto il visto, se dovuto, nel loro Paese di provenienza
- dichiarare la propria presenza in Italia alle autorità di frontiera
- ottenere il permesso di soggiorno quando richiesto;
N.B.: I cittadini di Stato terzo che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno
I cittadini di Stato terzo, in possesso di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, possono richiedere il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (ex carta di soggiorno) che è a tempo indeterminato.
I cittadini di Stato terzo, familiari di cittadini comunitari iscritti all’anagrafe, per entrare e soggiornare in Italia devono:
- essere in possesso di passaporto
- aver ottenuto il visto, se dovuto, nel loro Paese di provenienza (il visto non è necessario se il cittadino di Stato terzo è già in possesso della "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione" rilasciata da altro stato membro)
- trascorsi tre mesi dall’ingresso devono chiedere la "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione"
- dopo 5 anni di permanenza continuativa, i cittadini di Stato terzo familiari di cittadini comunitari possono chiedere la "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei"
Ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza, il cittadino di stato terzo è tenuto a presentare agli uffici coomunali sia il premesso rinnovato, sia contestuale dichiarazione di rinnovo della dimora abituale, pena la cancellazione anagrafica.
Per la procedura di conversione della patente di guida estera consultare il sito del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti .
- Carta d'identità (o altro documento equipollente) e codice fiscale di tutti i componenti;
- Modulo di richiesta aggiornamento patente di guida o dichiarazione di non possesso patente di guida per tutti i componenti ultra sedicenni della famiglia;
CAMBIO DI INDIRIZZO ALL'INTERNO DEL COMUNE
- Comunicazione di variazione dell'indirizzo;
- Eventuale delega alla presentazione della comunicazione di variazione di indirizzo;
CITTADINI COMUNITARI O PROVENIENTI DA SVIZZERA, REPUBBLICA DI SAN MARINO, NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN:
- Passaporto o documento d'identità valido per l'espatrio;
- eventuali documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.), in originale, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti e legalizzati o muniti di apostille secondo le convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e i paesi dell’Unione.
- SE IL SOGGIORNO E’ PER MOTIVI DI LAVORO
- documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata: contratto di lavoro, busta paga (comunicazione al Centro per l'Impiego, all'Inail e all'Inps nel caso di collaboratrici domestiche o badanti)
- per i cittadini rumeni e bulgari, fino al 31/12/2010, anche nulla osta, quando previsto, dello sportello unico per l'immigrazione
- SE IL SOGGIORNO E’ PER MOTIVI DI STUDIO:
- documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
- titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria di minimo un anno che copra tutti i rischi;
- disponibilità di risorse economiche sufficienti.
La disponibilità di risorse economiche può essere dichiarata sotto la propria responsabilità indicando le fonti di reddito.
- PER MOTIVI DIVERSI DAI PRECEDENTI DUE PUNTI:
- dimostrazione della disponibilità di risorse economiche (autocertificazione) sufficienti al soggiorno per sé e per i propri familiari (vedi punto precedente)
- produzione della documentazione attestante la titolarità di una polizza assicurativa che copra tutti i rischi relativi all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale. Al momento della richiesta di iscrizione è rilasciata una attestazione contenente la data di presentazione dell’istanza.
A seguito dell’iscrizione anagrafica, subordinata al possesso dei requisiti e all’accertamento della dimora abituale, è rilasciato all’interessato il relativo certificato di iscrizione.
- Facoltativamente: richiesta di attestazione di regolare soggiorno, da rilasciarsi al termine del procedimento di iscrizione (i figli minorenni possono essere iscritti nell'attestazione dei genitori).
I cittadini comunitari familiari di cittadino comunitario già iscritto all’anagrafe devono presentare:
- documento di identità
- documento attestante la qualità di familiare in originale, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti e legalizzati o muniti di apostille secondo le convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e i paesi dell’Unione
- eventuale documento (autocertificazione) attestante la vivenza a carico.
CITTADINI DI STATO TERZO
- passaporto valido (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
- permesso di soggiorno in corso di validità, o ricevuta di prima richiesta, o ricevuta di richiesta di rinnovo;
- codice fiscale;
- eventuali documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.), in originale, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti e legalizzati presso l'Ambasciata italiana.
I cittadini Stato terzo, familiari di cittadino comunitario già iscritto all’anagrafe devono presentare:
- passaporto
- visto d’ingresso quando richiesto
- carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione