PUBBLICAZIONI
Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, si rivolgono al Comune in cui ha la residenza uno dei due sposi (solitamente nel Comune di residenza della sposa o nel Comune dove viene celebrato il matrimonio) per la comunicazione dei dati statistici dei nubendi e l'avvio del procedimento.
Acquisiti i documenti civili necessari *, l'ufficio contatta gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni matrimoniali, che verranno affisse per otto giorni consecutivi e trascorsi altri quattro giorni potrà essere rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni o nulla osta al matrimonio. Le pubblicazioni hanno validità di sei mesi e il matrimonio deve essere celebrato entro tale termine.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.
*Alcuni documenti non possono essere reperiti dall'ufficio, devono quindi essere forniti dagli sposi:
- Matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del ministro di culto.
- Sposi minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni (necessario aver compiuto 16 anni).
- Sposa vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
- Sposa divorzizta da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
- Sposi stranieri:
- per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
- per i cittadini australiani, norvegesi e statunitensi: vedi moduli scaricabili dalla sezione "Link utili" di questa pagina;
- per i cittadini di altra cittadinanza vedi modulo "Nulla osta per i cittadini stranieri", scaricabile dalla sezione "Link utili" di questa pagina.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
- Sposi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
MATRIMONIO CON RITO RELIGIOSO
Solitamente viene celebrato un matrimonio "concordatario", celebrato cioè da un minmistro di culto, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano.
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati anche separatamente.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano e altre confessioni religiose.
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione il ministro di culto celebrante presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio al Comune.
Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.
MATRIMONIO CON RITO CIVILE
Gli sposi devono presentarsi nel luogo della celebrazione il giorno stabilito al momento della richiesta della pubblicazione, con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi), tutti muniti di valido documento di identità.
I dati anagrafici dei testimoni vanno comunicati all'ufficio matrimoni almeno 10 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, unitamente alla dichiarazione di scelta del regime patrimoniale da parte degli sposi.
Se uno dei due sposi non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario si trasferiscono nel luogo in cui si trova lo sposo per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorrono 4 testimoni.
Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni.