Contributi per assegno di maternità
Uffici Competenti e Orari
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge prevede forme di tutela per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all’indennità di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all’assegno.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
1. ha un rapporto di lavoro in essere e una tutela economica per la maternità e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza).
2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia trascorso un determinato periodo di tempo superiore alla durata della prestazione percepita e, comunque, un periodo superiore a nove mesi.
La domanda va presentata all’ufficio Inps di residenza della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
L'assegno dei Comuni di residenza spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2009 è di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre ha diritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all’assegno, viene corrisposta la differenza.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall'Inps secondo la modalità indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale).
Documenti necessari
- Domanda su apposito modulo
- Dichiarazione ISEE
Tariffe
Documenti associati
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