I certificati anagrafici attestano le risultanze degli archivi anagrafici della popolazione residente (A.P.R.) e degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).
I certificati anagrafici sono:
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato libero;
- certificato di stato vedovile;
- certificato di godimento dei diritti politici;
- certificato anagrafico di nascita;
- certificato anagrafico di matrimonio;
- certificato anagrafico di morte;
- certificato di esistenza in vita;
- certificato di iscrizione all'AIRE.
Il rilascio allo sportello è immediato.
I certificati di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta (art. 33, comma 1, DPR 223/1985). Gli altri certificati possono essere rilasciati solamente se non vi ostano particolari motivi (art. 33, comma 2, DPR 223/1985).
I certificati anagrafici sono validi per sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
TUTTI I CERTIFICATI ANAGRAFICI SCONTANO L'IMPOSTA DI BOLLO; le uniche eccezioni sono quelle previste dalla tabella B, allegata al D.P.R. 642/1972 (v. fondo pagina); la clausola di esenzione per un certificato va chiaramente indicata dall'interessato all'operatore di anagrafe prima dell'emissione del certificato.
L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.
L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono SOLIDALMENTE OBBLIGATI al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.
La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.
Dal 1° GENNAIO 2012 è fatto DIVIETO alla Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Province, Comuni, Asl, Camere di Commercio, Prefettura, Questura, INPS, Agenzia delle Entrate, del territorio, Scuole, ecc...) e ai gestori di pubblici servizi (quali ad esempio: Edison, Enel, Poste Italiane per il servizio postale, Hera, ecc.) RICHIEDERE a cittadini e imprese CERTIFICATI o ATTI contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione o RILASCIARE CERTIFICATI da ESIBIRE ad altre Pubbliche Amministrazioni.
La mancata accettazione di tali dichiarazioni presentate dai cittadini o la richiesta di certificati costituisce, per la Pubblica Amministrazione, VIOLAZIONE dei doveri d’ufficio. Spetta alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive oppure già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, le certificazioni rilasciate dagli uffici comunali in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Cio’ premesso, a partire dal 1 gennaio 2012 i certificati che verranno rilasciati da questo servizio (anagrafe-stato civile- elettorale – leva ) saranno validi ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra i privati e recheranno, a pena di NULLITA’, la seguente dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle.
Si rende altresi’ noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato dPR n. 445/2000, dal 01 gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile AVRANNO una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.
I modelli per rendere le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono di norma predisposti e messi a disposizione dei cittadini da ogni Pubblica Amministrazione (presso anche lo sportello dei servizi demografici e nel sito Internet del Comune di Lenna)
Certificati per l'espatrio dei minori: v. "Passaporto e altri documenti per l'espatrio"
Certificati per conduzione ciclomotori: v. "Autenticazione di foto, firma e copia conforme"