Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede

Dettagli della notizia

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8 della legge n. 180/2026).

Data:

20 ottobre 2026

Tempo di lettura:

Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede

Descrizione

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 65 del 15/10/2026, ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026. L’articolo 8 della citata legge disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Ambito di applicazione e categorie di elettori “fuori sede”

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:

  • gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi;
  • gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricada la data della consultazione elettorale) presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; 
  • gli elettori che sono caregiver familiari e che, per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricada la data della consultazione elettorale), prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Termini e modalità di presentazione e di revoca della domanda

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di “Fuori sede”

Termine per la domanda

Consultazioni interessate

Studio o lavoro, condizione già in essere

entro il 31 dicembre di ciascun anno

quelle dell’anno
successivo

Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre

entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

quelle dell’anno in corso

Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione

non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione

quelle dell’anno in corso

L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale, l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

Modalità di presentazione della domanda

Per presentare domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede temporaneamente domiciliati nel Comune di Lenna, è necessario inviare via e-mail (info@comune.lenna.bg.it) o via pec (comune.lenna@legalmail.it) oppure consegnare a mano presso gli Uffici del Comune di Lenna (Via Mauro Codussi, 75 – 24010 – Lenna – Bergamo) la seguente documentazione:

  • apposito modulo (allegato a questa comunicazione o reperibile nella sezione “Allegati” della pagina dedicata alla notizia sul sito comune.lenna.bg.it) debitamente compilato in ogni sua parte;
  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.

Revoca

La domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.

Non ammissione

Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto.

Attestazione di ammissione

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata.

Ammissione al voto

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio.

L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale.

Per maggiori informazioni: vedasi la Circolare n. 65 del 15/10/2026 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.


A cura di

Pagina aggiornata il 20/10/2026, 16:57

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